Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana si è pronunciato sul ricorso presentato da ENPA, LAC, LAV, LIPU e WWF contro il calendario venatorio toscano dell’anno scorso. Accolti i due principali motivi del ricorso delle Associazioni.
Il TAR con la sua sentenza conferma che le specie in declino di cui la Comunità Europea richiede agli Stati membri un adeguato regime di tutela, come in questo caso il moriglione e la pavoncella, devono essere realmente tutelate, non certo come ha invece inteso fare la Regione Toscana, che ha voluto ignorare accordi internazionali e richiami del Ministero pur di favorire i cacciatori.
Come infatti ricorda il TAR nella sua sentenza: ‘il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota del 9 luglio 2019 n. 16169, ha invitato le Regioni a escludere le specie moriglione e pavoncella dai rispettivi calendari venatori e a sospenderne il prelievo, in considerazione del loro precario stato di conservazione tale da farle inserire nelle liste di protezione dell’Accordo internazionale AEWA sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori in Eurasia ed Africa.
Tale accordo, sul piano internazionale, è entrato in vigore il 30 maggio 2006 e, per l’Italia, a norma dell’art. XIV dell’Accordo e della legge di adesione 6 febbraio 2006, n. 66, è entrato in vigore il 1° settembre 2006. E’ dunque chiaro che l’adesione a tale accordo internazionale, ponga allo Stato Italiano l’obbligo di adozione di tutte le misure di conservazione degli uccelli acquatici e dei loro habitat, specie di quelli maggiormente minacciati, e che la necessità di adempiere a tale obbligo prevalga sulle scelte compiute nel calendario venatorio dalla Regione, qualora tali scelte contrastino o mettano in pericolo la conservazione delle specie.
La Commissione Europea, con la nota del 19 giugno 2019, in qualità di organo dell’UE, parte anch’essa dell’Accordo AEWA, ha invitato gli Stati membri a sospendere il prelievo venatorio di queste specie, richiamando l’art. 7 della Direttiva Uccelli laddove si prevede che il prelievo degli uccelli non deve contribuire ad un peggioramento del loro stato di conservazione, e contestualmente invitando gli Stati membri ad avviare ogni azione utile per favorire il recupero delle popolazioni valutate.’
A questo punto la Regione, che nonostante il ricorso pendente dell’anno scorso ha voluto, con caparbietà degna di ben miglior causa, reinserire queste due specie fra quelle cacciabili anche nel calendario venatorio della stagione prossima (2020-21), dovrà modificare il nuovo provvedimento ed escludere dalla caccia le due specie di cui il TAR ha sancito la protezione.
E’ stato inoltre accolto anche il motivo relativo al rispetto dell’arco temporale massimo di prelievo in ottemperanza alle disposizioni della Legge Quadro. Se quindi la Regione Toscana vorrà concedere l’apertura anticipata della caccia, attività di altissimo impatto sulla fauna, dovrà almeno anticipare la data di chiusura della caccia alle specie concesse in preapertura di un periodo equivalente all’intervallo temporale compreso fra la preapertura e l’inizio canonico della stagione venatoria e non solo pari al numero dei giorni concessi per la preapertura.
Si tratta di una vittoria importante – sottolineano ENPA, LAC, LAV, LIPU e WWF – che conferma come la protezione della fauna selvatica sia un valore sovraordinato rispetto all’attività venatoria. E’ però assurdo che si debba ricorrere al TAR perché la Regione Toscana si decida ad applicare correttamente le direttive comunitarie. Speriamo che sia la volta buona perché si cominci a passare ad una gestione dell’attività venatoria basata su condizioni e stato effettivi della fauna selvatica e non sui desideri e le richieste del mondo venatorio oltranzista.