TOSCANA: “ORDINANZA ILLEGITTIMA, LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA NON SONO SERVIZI ESSENZIALI”
Le associazioni diffidano la Regione
Le associazioni ENPA, LAC, LAV LIPU e WWF hanno inviato una diffida al Presidente della Regione Toscana chiedendo la revoca della Ordinanza n. 36 del 14 Aprile 2020.
“Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di agricoltura, controllo fauna selvatica e forestazione”, che ha disposto la prosecuzione degli abbattimenti di esemplari di alcune specie selvatiche, consentendo “lo spostamento delle guardie venatorie volontarie incaricate dalla polizia provinciale di effettuare gli interventi di controllo”.
Secondo le associazioni l’ordinanza è illegittima perché attribuisce, in maniera arbitraria e immotivata, la qualifica di servizi essenziali alle attività di controllo della fauna selvatica, riconducendoli ad esigenze di tutela delle colture agricole, nonché alla riduzione del potenziale pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza per la circolazione stradale.
La Regione Toscana non ha affatto dimostrato il nesso tra abbattimenti in deroga in zone e periodi di divieto ed i paventati danni delle colture agricole. Manca quindi il carattere di essenzialità, ovvero di indifferibilità e dunque di assoluta necessità e indispensabilità dell’attività di controllo faunistico, tale da consentire di derogare alle prescrizioni relative agli spostamenti, emanate al fine di fronteggiare l’emergenza pandemica da COVID-19.
Allo stesso modo, per le associazioni, non sussiste alcuna oggettiva e provata connessione tra il mancato esercizio dell’attività di controllo faunistico, nel delicato periodo in corso, e l’aumento del rischio (ancora una volta da definirsi potenziale ed ipotetico) di pericolo per la pubblica incolumità, nonché per la sicurezza stradale.
Tale rischio dovrebbe, al contrario, ritenersi fortemente ridotto anche in considerazione della sensibile diminuzione del traffico veicolare determinata dalle disposizioni governative attualmente vigenti.
Per quanto attiene alla partecipazione delle guardie venatorie volontarie, l’Ordinanza si riferisce a norme regionali che, coinvolgendo soggetti diversi dal personale pubblico di vigilanza, confliggono con le disposizioni statali in merito, come stabilito in numerose sentenze della Corte Costituzionale riferite a simili normative di altre regioni.
Questo illegittimo ampliamento – concludono le associazioni – risulta ancora più grave e pericoloso per la salute pubblica, nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, poiché l’Ordinanza autorizza apertamente soggetti, che non ne hanno titolo alcuno, a violare i divieti di spostamento disposti dalle norme attualmente in vigore.
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